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Esternalizzazione del lavoro: come scegliere tra appalto, distacco e somministrazione. Una guida.

20/09/2024

L’impresa, nella gestione del proprio ciclo produttivo, può optare per diverse forme di esternalizzazione della manodopera, le quali includono appalto, distacco e somministrazione. Sebbene queste modalità possano sembrare simili, ci sono differenze normative e operative rilevanti tra loro.

Comprendere e rispettare tali differenze è essenziale per un utilizzo legittimo delle diverse forme contrattuali, specialmente alla luce delle recenti modifiche introdotte dal Decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) sull’estensione dell’obbligazione solidale.

 

Appalto

L’appalto è una modalità contrattuale che si verifica quando l’impresa (committente) affida a un’altra azienda (appaltatore) la realizzazione di un’opera o un servizio. L’appaltatore assume in proprio la responsabilità della gestione organizzativa e operativa, compreso il personale necessario per svolgere l’attività.

 

  • Caratteristiche principali:
    • L’appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale nel compiere l’opera o il servizio.
    • I lavoratori sono dipendenti dell’appaltatore, non del committente.
    • È fondamentale che ci sia una effettiva autonomia organizzativa e tecnica dell’appaltatore. In caso contrario, potrebbe configurarsi come un’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera.
  • Obbligazione solidale:
    • Recentemente, con il D.L. n. 19/2024, è stata estesa la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per gli obblighi contributivi e retributivi verso i lavoratori impiegati nell’appalto. Ciò significa che il committente può essere chiamato a rispondere per eventuali mancanze dell’appaltatore in merito a retribuzioni e contributi previdenziali.

Distacco

Il distacco si verifica quando un datore di lavoro (distaccante) mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) uno o più lavoratori per svolgere una specifica attività a vantaggio del distaccatario. In questo caso, il lavoratore rimane formalmente dipendente del distaccante.

 

  • Caratteristiche principali:
    • Il distacco è giustificato solo se vi è un interesse specifico e legittimo del distaccante, che non deve essere esclusivamente economico.
    • Il distaccante resta il datore di lavoro, mantenendo il potere di organizzazione e direzione, sebbene il distaccatario gestisca l’attività lavorativa del dipendente sul luogo di lavoro.
    • Il distacco deve essere temporaneo e giustificato da esigenze specifiche.
  • Obbligazione solidale:
    • Anche nel caso di distacco, il Decreto PNRR prevede un’estensione dell’obbligazione solidale per le violazioni contributive e retributive.

 

Somministrazione di lavoro

La somministrazione di lavoro è un contratto tripartito tra un’agenzia di somministrazione (somministratore), un’impresa utilizzatrice e il lavoratore. Il lavoratore è formalmente assunto dall’agenzia di somministrazione, ma presta la propria attività presso l’impresa utilizzatrice.

 

    • Caratteristiche principali:
      • Il lavoratore è alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma opera sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice.
      • Si tratta di un contratto che può essere a tempo determinato o indeterminato.
      • Questa tipologia è regolata da leggi specifiche e richiede la partecipazione di agenzie di somministrazione autorizzate.
  • Obbligazione solidale:
    • Anche qui, il Decreto PNRR conferma la responsabilità solidale dell’impresa utilizzatrice per gli obblighi retributivi e contributivi del somministratore verso il lavoratore.

 

Differenze tra i tre istituti

  • Autonomia: Nell’appalto, l’appaltatore ha piena autonomia organizzativa, mentre nel distacco e nella somministrazione, l’organizzazione e il controllo del lavoratore spettano, rispettivamente, al distaccatario e all’impresa utilizzatrice.
  • Natura del rapporto di lavoro: Nell’appalto e nel distacco, il rapporto di lavoro rimane tra il lavoratore e, rispettivamente, l’appaltatore o il distaccante. Nella somministrazione, il lavoratore è formalmente dipendente dell’agenzia di somministrazione, ma opera presso l’utilizzatore.
  • Responsabilità solidale: In tutti e tre i casi, il Decreto PNRR estende l’obbligazione solidale su obblighi retributivi e contributivi, ma la natura e i limiti di tale responsabilità variano.

 

Opportunità e rischi nella scelta tra le tre modalità

  • Appalto: Offre una maggiore flessibilità organizzativa, ma presenta rischi legati alla corretta qualificazione del contratto (per evitare somministrazione illecita) e alla responsabilità solidale.
  • Distacco: È adatto a esigenze temporanee e specifiche, ma richiede una giustificazione dell’interesse del distaccante e comporta obblighi contributivi verso il lavoratore, con il rischio di contestazioni se il distacco è privo di una legittima ragione.
  • Somministrazione: Permette l’utilizzo flessibile della manodopera, senza vincoli diretti di assunzione, ma è regolata da norme specifiche e comporta costi associati all’agenzia di somministrazione.

 

Conclusioni

La scelta tra appalto, distacco e somministrazione dipende dalle specifiche esigenze dell’impresa, dalla durata del rapporto di lavoro e dall’autonomia che si intende conferire ai soggetti esterni.

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