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Appalti e somministrazione illecita di manodopera: ritornano le sanzioni penali

12/07/2024
Sicurezza del lavoro, il ritorno delle sanzioni penali per contrastare l’illegalità negli appalti e subappalti

Le nuove disposizioni introdotte dal decreto PNRR mirano a contrastare il lavoro irregolare negli appalti e subappalti di opere e servizi. Il D.L. n. 19 del 2024 ha reintrodotto il reato di somministrazione illecita di manodopera, che prevede pene severe come l’arresto fino a un mese o un’ammenda di 60 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ogni giorno di somministrazione illecita.

 

Ritorno al passato e inasprimento delle pene

Dal 2 marzo 2024, con l’entrata in vigore del decreto PNRR, sono state reintrodotte alcune contravvenzioni precedentemente depenalizzate dal D.Lgs. n. 8/2016. Il Governo ha riconosciuto che le sanzioni amministrative, limitate da un tetto massimo di 50 mila euro, non erano sufficienti per contrastare efficacemente le esternalizzazioni illecite di manodopera, fenomeno che ha implicazioni significative sulla salute e sicurezza del lavoro. La reintroduzione delle sanzioni penali mira quindi a rafforzare il deterrente contro tali pratiche illegali.

 

Definizione di appalto genuino

Per valutare la genuinità di un appalto, è fondamentale rifarsi alla definizione normativa e giurisprudenziale vigente. L’art. 1655 del Codice civile descrive l’appalto come un contratto in cui una parte si impegna a compiere un’opera o un servizio con mezzi propri e a proprio rischio, dietro corrispettivo in denaro. Questa definizione, coordinata con l’art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003, distingue l’appalto dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari e per l’assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore.

 

Conseguenze degli appalti e distacchi illeciti

L’abrogazione della somministrazione fraudolenta e la depenalizzazione di molte condotte illecite hanno portato a un aumento delle pratiche illegali. Per contrastare questo fenomeno, il D.L. n. 19/2024 ha reintrodotto il reato di somministrazione illecita di manodopera. In assenza degli elementi sostanziali dell’appalto, si configura la somministrazione abusiva, con conseguenze civili e penali per i responsabili. Dal 2 marzo 2024, è previsto l’arresto fino a un mese o un’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ogni giorno di lavoro.

 

Somministrazione fraudolenta

L’art. 29, co. 4, del D.L. n. 19/2024 ha modificato le sanzioni per la somministrazione fraudolenta, riportando la fattispecie alla sede originaria del Decreto Biagi. Quando la somministrazione di lavoro è finalizzata a eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, i responsabili sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. L’INL ha fornito indicazioni operative per individuare le condotte fraudolente, basandosi su elementi sintomatici come il ricorso all’appalto illecito.

 

Circostanze aggravanti

Le sanzioni per esternalizzazioni illecite e fraudolente prevedono circostanze aggravanti. Gli importi delle sanzioni aumentano del 20% se il datore di lavoro è stato già sanzionato per gli stessi illeciti nei tre anni precedenti. In caso di sfruttamento di lavoratori minori, è prevista una pena più severa: arresto fino a diciotto mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo. Tuttavia, questa aggravante non è stata prevista per la somministrazione fraudolenta, creando un paradosso nelle sanzioni.

 

Soglie previste per le sanzioni

Il nuovo comma 5-quinqies dell’art. 18, D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che le sanzioni non possano essere inferiori a 5.000 euro né superiori a 50.000 euro. Questo tetto massimo, sebbene congruo, potrebbe ridurre l’effetto deterrente della reintroduzione dei reati. I contravventori, adempiendo alla prescrizione obbligatoria, possono estinguere la violazione con il pagamento di 12.500 euro.

 

Procedura di estinzione dei reati e regime intertemporale

In caso di violazioni penali punite con arresto o ammenda, il personale ispettivo deve impartire una prescrizione obbligatoria ai contravventori, secondo il D.Lgs. n. 124/2004. Trattandosi di reati permanenti, la somministrazione illecita si configura solo dal 2 marzo 2024, con sanzioni penali applicabili solo da quella data in poi.

Il rafforzamento delle sanzioni penali per la somministrazione illecita e le esternalizzazioni fraudolente rappresenta un passo importante per contrastare il lavoro irregolare e migliorare la sicurezza sul lavoro in Italia.

 

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